Contributo di sbarco - Richiesta di esenzione da presentare alle Biglietterie
Normativa di riferimento:
Imposta di sbarco di cui all'art.4 comma 3/bis del D. Lgs. n° 23 del 14/03/2011
come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012
di conversione del D.L. 02/03/2012 n°16.
e Legge 28/12/2015 n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento delluso eccessivo di risorse naturali;
che allart. 33 testualmente sancisce: Al fine di sostenere e
finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e
salvaguardia ambientale nelle isole minori, il comma 3 bis dellart. 4 del decreto legislativo 14
marzo 2011 n. 23 è sostituito dal seguente:
3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio
insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dellart. 52 del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, in alternativa
allimposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco da
applicare fino ad un massimo di 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dellisola
minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare
collegamenti verso lisola
omissis
;
Il Comune di Capoliveri
Provincia di Livorno
da alcuni anni è l' Ente Capofila della Gestione Associata dei Comuni dell'Elba
per le funzioni in materia di turismo e gestione dell'accertamento e riscossione dell'imposta di sbarco
Dal Regolamento sull'imposta di sbarco nell'isola d'Elba (vers. 2015) ma valido anche dal 2016
quando l'imposta di sbarco è diventata contributo di sbarco:
Art.3 Istituzione della imposta
L'imposta di sbarco deve essere istituita da tutti i Comuni elbani con delibera dei rispettivi
Consigli comunali. L'imposta decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per lanno 2013 la decorrenza è fissata dal giorno successivo a quello nel quale il
Comune di Capoliveri definirà le modalità operativa con le Compagnie di navigazione
e limporto è determinato in 1,50. Ogni modifica relativa al periodo annuale di vigenza
o allimporto dellimposta deve essere deliberata, su proposta della Consulta dei Sindaci,
dai Consigli comunali degli otto Comuni elbani. Il Comune di Capoliveri,
al quale sono stati conferiti il potere di accertamento e di riscossione del tributo,
mediante lapprovazione da pare degli otto comuni elbani, a convenzione relativa
alla gestione associata del turismo provvede a gestire il tributo e provvede,
altresì, a nominare il Funzionario Responsabile Unico del Tributo
Art.5 Esenzioni.
Sono esenti dal pagamento dell'imposta di sbarco i residenti, i nativi elbani, i lavoratori
pendolari (muniti di dichiarazione del datore di lavoro e/o abbonamento) e gli studenti
pendolari (muniti di certificazione rilasciata dallistituto scolastico e/o universitario),
i bambini in età di esenzione dal pagamento del biglietto; gli accompagnatori ufficiali
e i componenti delle squadre di società sportive impegnate in gare di campionati dilettantistici.
Sono altresì esenti i soggetti passivi dell'imposta municipale propria unitamente ai
componenti il loro nucleo familiare, che risultino in regola con il pagamento di tale
imposta; i soggetti interessati dovranno acquisire tutte le informazioni necessarie
presso lEnte Locale dove è ubicato limmobile .
Tale stato e qualità deve essere attestata dai soggetti interessati mediante
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto di notorietà ai sensi dellart.15,
comma 1°, della legge 12 Novembre 2011 n°183 e s.m.i. da presentarsi alle biglietterie
delle compagnie di navigazione al momento dellacquisto del biglietto.
Sono altresì esenti dal pagamento dellimposta di sbarco i soggetti disabili i quali
devono appartenere ad una delle seguenti categorie:
1) sussistenza di condizioni di handicap grave, certificate dallUSL ai sensi della legge n.104 del 1992, art. 3, comma 3;
2) assegnazione di indennità di accompagnamento;
3) essere non vedente o sordomuto oppure avere un residuo di vista inferiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con correzione risultante dal verbale di invalidità;
4) avere subito delle pluriamputazioni risultanti dal verbale di invalidità.
Anche tale stato e qualità deve essere attestata dai soggetti interessati mediante
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto di notorietà ai sensi dellart.15,
comma 1°, della legge 12 Novembre 2011 n°183 e s.m.i. da presentarsi alle biglietterie
delle compagnie di navigazione al momento dellacquisto del biglietto.
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Fin qui il Regolamento.
In sostanza, Residenti all'Elba e Pendolari NON pagano questo contributo di sbarco quando nelle Biglietterie
acquistano un biglietto nave.
Non pagano nemmeno i passeggeri proprietari sull'isola di immobili, purché in regola
con i pagamenti IMU (imposta municipale unica), condizione questa attestata con una autodichiarazione (dichiarazione sostitutiva di certificazioni o atto di notorietà) da esibire in biglietteria e che vale per l'intero nucleo familiare.
Tutti gli altri passeggeri sono tenuti a pagare il Contributo, come maggiorazione
al prezzo del biglietto nave.
Fac-simile di Autocertificazione per chiedere alle biglietterie l'Esenzione dal pagamento contributo di sbarco :
Modulo esenzione Contributo di sbarco (2023)