MEF Ministero economia e finanze
ASVIPE - Associazione Viaggiatori e Pendolari Elbani

  Contributo di sbarco - Richiesta di esenzione da presentare alle Biglietterie

Normativa di riferimento:

Imposta di sbarco di cui all'art.4 comma 3/bis del D. Lgs. n° 23 del 14/03/2011 come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. 02/03/2012 n°16.

e Legge 28/12/2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”; che all’art. 33 testualmente sancisce:” Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, il comma 3 –bis dell’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 è sostituito dal seguente:

”3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, in alternativa all’imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco da applicare fino ad un massimo di € 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell’isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l’isola …omissis…”;


Il Comune di Capoliveri
Provincia di Livorno
da alcuni anni è l' “ Ente Capofila della Gestione Associata dei Comuni dell’'Elba per le funzioni in materia di turismo e gestione dell'’accertamento e riscossione dell’'imposta di sbarco”


Dal Regolamento sull'imposta di sbarco nell'isola d'’Elba (vers. 2015) ma valido anche dal 2016 quando l'imposta di sbarco è diventata contributo di sbarco:


Art.3 – Istituzione della imposta

L'imposta di sbarco deve essere istituita da tutti i Comuni elbani con delibera dei rispettivi Consigli comunali. L'’imposta decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per l’anno 2013 la decorrenza è fissata dal giorno successivo a quello nel quale il Comune di Capoliveri definirà le modalità operativa con le Compagnie di navigazione e l’importo è determinato in € 1,50. Ogni modifica relativa al periodo annuale di vigenza o all’importo dell’imposta deve essere deliberata, su proposta della Consulta dei Sindaci, dai Consigli comunali degli otto Comuni elbani. Il Comune di Capoliveri, al quale sono stati conferiti il potere di accertamento e di riscossione del tributo, mediante l’approvazione da pare degli otto comuni elbani, a convenzione relativa alla gestione associata del turismo provvede a gestire il tributo e provvede, altresì, a nominare il Funzionario Responsabile Unico del Tributo


Art.5 – Esenzioni.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di sbarco i residenti, i nativi elbani, i lavoratori pendolari (muniti di dichiarazione del datore di lavoro e/o abbonamento) e gli studenti pendolari (muniti di certificazione rilasciata dall’istituto scolastico e/o universitario), i bambini in età di esenzione dal pagamento del biglietto; gli accompagnatori ufficiali e i componenti delle squadre di società sportive impegnate in gare di campionati dilettantistici. Sono altresì esenti i soggetti passivi dell'imposta municipale propria unitamente ai componenti il loro nucleo familiare, che risultino in regola con il pagamento di tale imposta; i soggetti interessati dovranno acquisire tutte le informazioni necessarie presso l’Ente Locale dove è ubicato l’immobile .
Tale stato e qualità deve essere attestata dai soggetti interessati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto di notorietà ai sensi dell’art.15, comma 1°, della legge 12 Novembre 2011 n°183 e s.m.i. da presentarsi alle biglietterie delle compagnie di navigazione al momento dell’acquisto del biglietto.

Sono altresì esenti dal pagamento dell’imposta di sbarco i soggetti disabili i quali devono appartenere ad una delle seguenti categorie:
1) sussistenza di condizioni di handicap grave, certificate dall’USL ai sensi della legge n.104 del 1992, art. 3, comma 3;
2) assegnazione di indennità di accompagnamento;
3) essere non vedente o sordomuto oppure avere un residuo di vista inferiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con correzione risultante dal verbale di invalidità;
4) avere subito delle pluriamputazioni risultanti dal verbale di invalidità.


Anche tale stato e qualità deve essere attestata dai soggetti interessati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto di notorietà ai sensi dell’art.15, comma 1°, della legge 12 Novembre 2011 n°183 e s.m.i. da presentarsi alle biglietterie delle compagnie di navigazione al momento dell’acquisto del biglietto.

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Repubblica Italiana Fin qui il Regolamento.

In sostanza, Residenti all'Elba e Pendolari NON pagano questo contributo di sbarco quando nelle Biglietterie acquistano un biglietto nave.

Non pagano nemmeno i passeggeri proprietari sull'isola di immobili, purché in regola con i pagamenti IMU (imposta municipale unica), condizione questa attestata con una autodichiarazione (dichiarazione sostitutiva di certificazioni o atto di notorietà) da esibire in biglietteria e che vale per l'intero nucleo familiare.

Tutti gli altri passeggeri sono tenuti a pagare il Contributo, come maggiorazione al prezzo del biglietto nave.





Comune di Capoliveri Capofila gestione associata 2016



Fac-simile di Autocertificazione per chiedere alle biglietterie l'Esenzione dal pagamento contributo di sbarco : Modulo esenzione Contributo di sbarco (2023)



Regolamento completo (2016): Regolamento contributo di sbarco


Aggiornamento pagina: 30 ottobre 2023         abcitaly.com      

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